Autorità: Tribunale Milano
Data: 18 giugno 2004
Numero:
Parti: –
Fonti: Giustizia a Milano 2004, 50 (s.m.)
L’art. 1669 c.c., mirando a finalità di ordine pubblico, è applicabile non solo ai casi in cui il venditore dell’immobile abbia personalmente e cioè con propria gestione di uomini e mezzi, provveduto alla costruzione, ma anche ai casi in cui, pur essendosi servito di altri soggetti, facendo ricorso a specifiche figure professionali quali l’appaltatore, il progettista , il direttore dei lavori, abbia mantenuto il potere di impartire direttive ovvero il potere di sorveglianza sullo svolgimento dell’altrui attività. Cosicché la costruzione dell’opera sia comunque a lui riferibile. Ed invero, il venditore di un immobile può essere chiamato a rispondere dei gravi difetti dell’opera ai sensi dell’art. 1669 c.c. non soltanto nel caso di lavori eseguiti in economia, ma anche nei casi in cui ne abbia affidato lo svolgimento ad un terzo senza tuttavia lasciargli la completa autonomia tecnica e decisionale. Pertanto, il giudice del merito davanti al quale sia stato convenuto il predetto venditore con l’ azione di responsabilità prevista dall’art. 1669 c.c., non può limitarsi a verificare se l’opera sia stata direttamente realizzata dal convenuto, ma, anche quando nell’esecuzione dell’opera siano intervenuti altri soggetti, deve accertare se la costruzione sia ugualmente a lui riferibile per avere egli mantenuto il potere di direttiva ovvero di controllo sull’operato, degli altri soggetti. Si ritengono gravi i vizi che comportano una riduzione nel godimento del bene immobile , sia le infiltrazioni d’acqua (“determinate da carenze della impermeabilizzazione perché incidono sulla funzionalità dell’opera menomandone il godimento”, sia la semplice umidità (“dipendente da difetto di adeguata coibentazione termica.
Autorità: Tribunale Monza sez. IV
Data: 04 settembre 2006
Numero: n. 592
Parti: –
Fonti: Giustizia a Milano 2006, 9, 58
Il rapporto tra proprietario dell’ immobile e progettista e direttore dei lavori va qualificato, con procedimento di ermeneutica consentito al giudice al di là della diversa qualificazione giuridica data dalla parte, come rapporto contrattuale diretto disciplinato dagli art. 2229 e ss. c.c. e prescinde da oneri di denuncia, in caso di gravi difetti ai fini della responsabilità, necessaria invece per l’ azione ex art. 1669 c.c. Il professionista è responsabile di tutti i vizi di difformità e difetti eventualmente acclarati nell’opera e riconducibili alla propria attività. Infatti la Corte di cassazione ha precisato, nel delineare il contenuto dell’obbligazione gravante sul direttore dei lavori, che in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell’opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente presta un’opera professionale in esecuzione di un’obbligazione di mezzi e non di risultato ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l’impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all’opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quamm in concreto: rientrano pertanto nelle obbligazioni del direttore dei lavori l’accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi, esercitando una vigilanza attiva su tutte le fasi di realizzazione dell’opera, e segnalando all’appaltatore tutte le situazioni anomale e gli inconvenienti che si verificano in corso d’opera. Conseguentemente il professionista non si sottrae a responsabilità ove ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore ed, in difetto, di riferirne al committente. Il supremo collegio ha ulteriormente specificato ed aggravato l’onere di diligenza incombente sul professionista statuendo che l’obbligazione di redigere un progetto di ingegneria o di architettura, pur avendo ad oggetto una prestazione d’opera intellettuale, costituisce un’obbligazione di risultato. La distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato non ha però alcuna incidenza sul regime di responsabilità dove è richiesta al professionista di attenersi a parametri molto rigidi di professionalità, in quanto lo standard di diligenza del professionista è cresciuto sensibilmente, comprimendo di conseguenza l’area della colpa grave nei confronti dei problemi tecnici di particolare difficoltà di cui all’art. 2236 c.c.
Autorità: Cassazione civile sez. II
Data: 06 marzo 2007
Numero: n. 5131
Parti: Micillo e altro C. Di Iorio e altro
Fonti: Foro padano 2007, 2, 281
Classificazione: Appalto tra privati
Responsabilità dell’appaltatore solidarietà
La responsabilità del progettista – direttore dei lavori – per inadempimento dei suoi obblighi di redazione di un idoneo progetto e di una realizzazione conforme all’incarico ricevuto è concorrente e solidale con quella dell’appaltatore.
Autorità: Tribunale Milano
Data: 28 febbraio 2006
Numero:
Parti: – C. –
Fonti: Giustizia a Milano 2006, 3, 20 (s.m.)
Classificazione: Appalto tra privati
Responsabilità dell’appaltatore in genere
Secondo orientamento consolidato in giurisprudenza, l’appaltatore, e non il committente, di regola, viene ritenuto l’esclusivo responsabile dei danni provocati da terzi, in considerazione dell’autonomia e dell’ampia discrezionalità tecnica ed organizzativa con cui egli svolge la sua attività nell’esecuzione dell’opera o del servizio appaltato, organizzandone i mezzi necessari, curandone le modalità ed obbligandosi a fornire alla controparte l’opera o il servizio cui si era obbligato, mentre il controllo e la sorveglianza del committente si limitano all’accertamento e alla verifica della rispondenza dell’opera o del servizio affidato all’appaltatore con quanto costituisce l’oggetto del contratto ed, in ogni caso, il committente non è tenuto ad effettuare alcuna sorveglianza, allorquando i lavori si sono svolti nella piena autonomia dell’appaltatore. Una responsabilità o corresponsabilità del committente nei confronti dei terzi risulta configurabile, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, in ipotesi eccezionali, ossia nel c.d. appalto a regia, nel quale il controllo esercitato dal committente sull’esecuzione dei lavori, in base a precisi patti contrattuali, esuli dai normali poteri di verifica e sia così penetrante da privare l’appaltatore di ogni margine di autonomia, riducendo a strumento passivo dell’iniziativa del committente chiamato ad attuarne le direttive vincolanti quale nudus minister; ovvero in caso di riferibilità dell’evento dannoso al committente stesso per culpa in eligendo, per aver affidato l’opera ad un’impresa assolutamente inidonea; o, ancora, in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti, ex art. 2043 c.c., dal precetto del neminem laedere. La presunzione di responsabilità incombente sull’appaltatore può essere vinta mediante specifica dimostrazione della mancanza di una sua responsabilità fondata su fatti positivi, precisi e concordati. La giurisprudenza della Suprema Corte ha da tempo tenuto un atteggiamento molto rigoroso nei confronti dell’appaltatore: laddove quest’ultimo esegua l’opera su progetto del committente non è perciò solo degradato a nudus minister essendo l’appaltatore tenuto anche a controllare, con la diligenza richiesta dal caso concreto e nei limiti delle cognizioni tecniche da lui esigibili, la congruità e la completezza del progetto stesso e della direzione dei lavori, segnalando al committente, anche nel caso di ingerenza di costui, gli eventuali errori riscontrati. Analogamente, ha ravvisato la responsabilità dell’appaltatore anche nell’ipotesi in cui la sfera di autonomia e discrezionalità sia stata limitata dal controllo e dall’ingerenza del committente e dalle istruzioni dal medesimo impartite, direttamente o tramite il direttore dei lavori, “dovendosi ritenere esclusa nel solo caso in cui ingerenza ed istruzioni abbiano una continuità ed un’analicità tali da elidere, nell’esecutore, ogni facoltà di vaglio, di guisa che il rapporto di appalto si trasforma “ipso facto” in un rapporto di lavoro subordinato”. In un’ulteriore fattispecie, la Corte di Cassazione ha ritenuto l’appaltatore responsabile in via esclusiva dei danni cagionati a terzi nell’esecuzione dell’opera, benché il committente avesse esercitato un controllo sui relativi lavori, designando, nel proprio interesse, un sorvegliante e consegnato all’appaltatore una relazione geologica, attestante che lavori non avrebbero messo a rischio la stabilità di un edificio ubicato in prossimità della zona interessata dai medesimi. Si è affermato, in giurisprudenza, che, nel caso in cui l’appaltatore abbia svolto anche i compiti dì ingegnere progettista e direttore dei lavori, l’obbligo di diligenza richiesto sia ancora più rigoroso e, in presenza di situazioni rivelatrici di possibili fattori di rischio, lo stesso sia tenuto ad eseguire direttamente gli opportuni interventi per accertarne la causa ed apprestare i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi. La Corte ha ritenuto l’appaltatore responsabile in via esclusiva dei danni cagionati a terzi nell’esecuzione dell’opera, benché il committente avesse esercitato un controllo sui relativi lavori, designando, nel proprio interesse, un sorvegliante e consegnato all’appaltatore una relazione geologica, attestante che i lavori non avrebbero messo a rischio la stabilità di un edificio ubicato in prossimità della zona interessata dai medesimi. È, peraltro, principio consolidato in giurisprudenza che l’indagine sulla natura e consistenza del ruolo edificatorio rientri tra gli obblighi dell’appaltatore.
L’art. 1669 c.c., mirando a finalità di ordine pubblico, è applicabile non solo ai casi in cui il venditore dell’ immobile abbia personalmente e cioè con propria gestione di uomini e mezzi, provveduto alla costruzione, ma anche ai casi in cui, pur essendosi servito di altri soggetti, facendo ricorso a specifiche figure professionali quali l’appaltatore, il progettista , il direttore dei lavori, abbia mantenuto il potere di impartire direttive ovvero il potere di sorveglianza sullo svolgimento dell’altrui attività, cosicché la costruzione dell’opera sia comunque a lui riferibile. Ed invero, il venditore di un immobile può essere chiamato a rispondere dei gravi difetti dell’opera ai sensi dell’art. 1669 c.c. non soltanto nel caso di lavori eseguiti in economia, ma anche nei casi in cui ne abbia affidato lo svolgimento ad un terzo senza tuttavia lasciargli la completa autonomia tecnica e decisionale. Pertanto, il giudice del merito davanti al quale sia stato convenuto il predetto venditore con l’ azione di responsabilità prevista dall’art. 1669 c.c., non può limitarsi a verificare se l’opera sia stata direttamente realizzata dal convenuto, ma, anche quando nell’esecuzione dell’opera siano intervenuti altri soggetti, deve accertare se la costruzione sia ugualmente a lui riferibile per avere egli mantenuto il potere di direttiva ovvero di controllo sull’operato degli altri soggetti.
Autorità: Cassazione civile sez. un.
Data: 02 dicembre 2008
Numero: n. 28537
Parti: Vitaliani C. Prec. Reg. sez. Giurisdizionale e altro
Fonti: Red. Giust. civ. Mass. 2008, 12
Intervento in causa e litisconsorzio – Intervento coatto su istanza di parte – Chiamata su istanza del convenuto – Estensione della domanda dell’attore al terzo chiamato – Configurabilità – Condizioni – Limiti – Fattispecie.
La domanda principale dell’attore si estende automaticamente al chiamato in causa dal convenuto, quando la chiamata del terzo sia effettuata per ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa attorea, individuandosi il terzo come l’unico obbligato nei confronti dell’attore, in posizione alternativa con il convenuto ed in relazione alla medesima obbligazione dedotta nel giudizio. Viceversa, l’estensione automatica della domanda dell’attore al terzo chiamato dal convenuto non opera quando il chiamante faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso, ed in particolare, ove l’azione abbia natura risarcitoria, qualora venga dedotto un titolo di responsabilità del terzo differente ed autonomo rispetto a quello invocato dall’attore. (Nella fattispecie, relativa alla domanda del proprietario di un terreno per i danni causati dai lavori stradali eseguiti dall’impresa commissionata da un comune, la S.C. ha cassato la sentenza della corte di merito che aveva condannato solidalmente al risarcimento anche il direttore dei lavori , invece chiamato in causa dal comune a titolo di garanzia).
Autorità: Cassazione civile sez. II
Data: 24 aprile 2008
Numero: n. 10728
Parti: Simeone C. Soc. Garden Edil.
Fonti: Giust. civ. Mass. 2008, 4, 633
Classificazione: Appalto tra privati
Direttore e direzioni dei lavori
Appalto tra privati – Direttore e direzione dei lavori – Obbligazioni relative – Contenuto – Violazione – Conseguente responsabilità – Sussistenza
In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell’opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente presta un’opera professionale in esecuzione di un’obbligazione di mezzi e non di risultati ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l’impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all’opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente – preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto; rientrano pertanto nelle obbligazioni del direttore dei lavori l’accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi; pertanto, non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore e di riferirne al committente; in particolare l’attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell’alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell’opera nelle sua varie fasi e pertanto l’obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell’arte e la corrispondenza dei materiali impiegati.
Autorità: Tribunale Salerno sez. III
Data: 29 febbraio 2008
Numero: n. 606
Parti: – C. –
Fonti: Il merito 2008, 25 (s.m.)
RESPONSABILITA ‘ CIVILE (EXTRACONTRATTUALE, alias AQUILIANA) Cose in custodia
Qualora a causa di lavori di ristrutturazione di un appartamento che interessano anche il solaio, si determini nel locale sottostante il dissesto della controsoffittatura e il distacco dell’intonaco con danni alle cose e alle persone, alcuna responsabilità ex art. 2051 c.c. può essere imputata al direttore dei lavori poiché quest’ultimo non può ritenersi tenuto, in luogo del committente, all’attività di vigilanza a tutela dei terzi richiesta dalla norma suddetta, attività che incombe solo a chi abbia la disponibilità giuridica e materiale della stessa e che, comportando il potere-dovere di intervento su di essa, compete al proprietario ovvero al possessore o detentore della res.
Autorità: Cassazione civile sez. II
Data: 24 luglio 2007
Numero: n. 16361
Parti: M. C. B. e altro
Fonti: Guida al diritto 2007, 42, 71, Riv. giur. edilizia 2008, 2, 501
Classificazione: Appalto tra privati
Garanzia per le difformità e i vizi dell’opera in genere
In tema di responsabilità conseguenti a vizi o difformità dell’opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente presta un’opera professionale in esecuzione di un’obbligazione di mezzi e non di risultati ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l’impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all’opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della «diligentia quam» in concreto; rientrano pertanto nelle obbligazioni del direttore dei lavori l’accertamento delle conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera, e segnalando all’appaltatore tutte le situazioni anomale e gli inconvenienti che si verificano in corso d’opera. Conseguentemente il professionista non si sottrae a responsabilità ove ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore, di riferirne al committente. In particolare l’attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell’alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere e il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell’opera nelle sue varie fasi e pertanto l’obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell’arte e la corrispondenza dei materiali impiegati. Tale presenza e controllo costante devono ritenersi tanto più necessari quando il progetto presenti aspetti di genericità con conseguente necessità di un più attento controllo in sede esecutiva.
Anatocismo e contratti bancari
il tribunale di Faenza con sentenza 94/09 dichiara la nullità della clausola sulla capitalizzazione degli interessi, sulla commissione di massimo scoperto, addebito di spese e addebito delle valute in riferimento agli usi di piazza.