Chiamaci:
+39 0546.24633

buona fede coordinata con il dovere di solidarietà sociale

Buona fede  coordinata con principio costituzionale del dovere di solidarietà sociale.

L’obbligo di comportarsi secondo buona fede (Art.1375 c.c.) rientra nell’art. 1374 c.c. quindi come clausola di integrazione del contratto.

La buona fede oggettiva assume il ruolo di integrazione del contratto che, raccordato con il principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Costituzione, costituisce una clausola generale volta a fissare le regole di condotta cui le parti del contratto devono attenersi.

Tale clausola si sostanzia in particolare nel generale dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell’interesse della controparte, determinando così integrativamente il contenuto e gli effetti del contratto.

E’ applicabile  al caso anche l’art. 1175 c.c. sul dovere di correttezza e lealtà rivisitati alla luce del principio costituzionale della solidarietà.

In relazione all’obbligo di salvaguardia delle ragioni e delle aspettative dell’altro contraente la giurisprudenza ha individuato comportamenti tipici di buona fede   tra i quali: l’esecuzione  di prestazioni non previste dal contratto ma necessarie ( o utili) per salvaguardare l’utilità di controparte. Questo principio include il dovere di cautelarsi anche con polizze o fidejussioni quando si gestiscono denari destinati all’altro contraente o che devono essere utilizzati nell’interesse dell’altro contraente.