Dibattito – MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 1999
Relatori
Claudio Casadio – Curatore di Racine (Rete Civica dei Comuni e della Provincia di Ravenna)
Massimiliano Borghesi – utilizzatore Internet
Danilo Montevecchi – avvocato
Considerazioni introduttive
A titolo di considerazioni preliminari, deve da subito evidenziarsi la grande difficoltà di esporre con la dovuta lucidità e chiarezza le innumerevoli problematiche che emergono dal rapporto, talvolta conflittuale, tra le due realtà rappresentate da Internet e dalla nuova Legge sulla Privacy.
La finalità di questo breve scritto non vuole pertanto essere quella di affrontare esaurientemente i problemi sopra menzionati, per i quali occorrerebbe ben più di qualche pagina, ma semplicemente quello di chiarirne alcuni aspetti basilari, soprattutto in tema di privacy, a semplice integrazione di quanto sarà detto nel corso del dibattito.
A proposito di privacy
Quello della privacy, o diritto alla riservatezza, è un argomento piuttosto scottante, che nel mondo del diritto è stato al centro di accesi dibattiti sia in dottrina che in giurisprudenza.
Inteso in senso generale, l’ampio diritto alla riservatezza si può definire come il diritto al godimento dell’intimità della propria persona e delle proprie azioni, configurabile soprattutto nella pretesa a che i fatti della propria vita privata non siano pubblicamente resi noti.
Come è facile intuire, il diritto alla riservatezza si pone a tutela di qualsiasi persona, e a tutt’oggi molti lo considerano applicabile non solo alle persone fisiche, ma anche alle aggregazioni di persone fisiche, quali associazioni e società.
La particolarità del diritto alla riservatezza, inteso in senso ampio, è che consiste in un diritto non codificato: non vi è, infatti, alcuna norma che lo riconosca espressamente. Pertanto, mentre l’Ordinamento giuridico italiano si fonda su norme giuridiche scritte, a volte lo stesso Ordinamento riconosce tutela anche a principi non codificati, i quali, come in questo caso, sono il frutto di una evoluzione storica che ha portato ad accettarli implicitamente.
A ben vedere, solamente la Costituzione prevede una marginale tutela del diritto alla riservatezza, ma solo con riferimento ad alcuni dei suoi aspetti, quali l’inviolabilità del domicilio e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione (artt. 14 e 15 Cost.), la cui violazione è sanzionata penalmente.
Così, al fine di evitare continue violazioni della privacy delle persone sia fisiche che giuridiche, sia la giurisprudenza che le leggi speciali avevano già previsto alcune forme particolari di tutela, come nel campo del diritto del lavoro e nel settore dell’informazione.
Oggi, grazie alla Legge n. 675/96 in tema di trattamento dei dati personali, il diritto alla riservatezza ha ottenuto un altro parziale riconoscimento normativo.
La Legge sulla Privacy
Con la Legge 31 dicembre 1996 n. 675, entrata in vigore in data 8 maggio 1997, recante disposizioni a “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, anche l’Italia si è dotata di una normativa che persegue la finalità di proteggere le persone fisiche e giuridiche rispetto al trattamento dei dati personali, adeguandosi, così, agli standard di comportamento diffusi negli altri Paesi europei.
L’art. 1, comma 1, di detta legge ne definisce la finalità, volta a garantire che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti della dignità e delle libertà fondamentali dell’individuo, con particolare riguardo alla riservatezza e all’identità personale, nonché dei diritti delle persone giuridiche, delle associazioni e degli enti compresi nella definizione di “interessato” fornita dalla stessa legge.
Il secondo comma dell’art. 1 fornisce inoltre un’elencazione dei termini usati nel testo della legge, al fine di favorirne un’applicazione e un’interpretazione omogenee.
La legge sulla Privacy si applica non solo a chi dispone di una banca dati (intesa come qualsiasi complesso di dati personali organizzato secondo una pluralità di criteri determinati tale da facilitarne il trattamento), ma anche a chi, pur non disponendo di una propria banca dati, compie una o più operazioni di trattamento, inteso come qualunque operazione o complesso di operazioni svolte anche senza l’ausilio di mezzi elettronici o, comunque, automatizzati.
La legge sulla Privacy si applica al trattamento di dati personali da chiunque effettuato nel territorio dello Stato italiano e identifica due distinte posizioni, imponendo obblighi e relativi adempimenti in capo ai titolari delle banche dati, e riconoscendo diritti spettanti ai soggetti i cui dati possono essere trattati (soggetti interessati).
Così, tutti i titolari dei trattamenti compresi nell’ambito applicativo della legge in esame sono tenuti a darne notificazione al Garante, organo creato appositamente, mentre i soggetti interessati, oltre al diritto ad essere informati circa le finalità, le modalità del trattamento cui sono destinati i dati, e altro (art. 10), possono impedire il trattamento dei dati loro riguardanti omettendo di prestare il consenso al trattamento stesso (art. 11).
Altri diritti sono riconosciuti agli interessati dal successivo art. 13 della medesima legge. A tutela dei diritti riconosciuti da quest’ultima norma, la L. 675/96 ha istituito il Garante per la protezione dei dati personali (art. 30); il Garante ha il potere di ordinare la cessazione dei comportamenti illegittimi e, se la particolarità del caso lo richiede, può disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati ovvero l’immediata sospensione di una o più operazioni di trattamento.
In caso di violazioni più gravi, come il procedere al trattamento di dati personali senza averne ottenuto il consenso, la L. 675/96 prevede sanzioni penali piuttosto severe, quali la reclusione fino a tre anni, oltre a sanzioni amministrative fino a L. 6.000.000.
Brevi considerazioni su Internet
Venendo ora ad Internet, va presto detto che sarebbe difficile e superfluo, almeno in questa sede, cercare di fornirne una definizione: non ne esistono infatti definizioni legislative, e solamente coloro che usano questo potentissimo strumento possono rendersi conto del potenziale di cui dispongono.
Sembra comunque potersi affermare che Internet, a tutt’oggi, è uno strumento di uso comune, una vera e propria autostrada dell’informazione, simbolo di una società tecnologica che ha saputo impadronirsi dei sistemi informatici, migliorando la qualità della vita quotidiana nel lavoro, nello studio, nelle relazioni sociali: Internet è senza alcun dubbio lo strumento più efficace e veloce per accedere a servizi e spazi di informazione.
Secondo gli ultimi studi, quasi sei milioni di italiani hanno usato la telematica in questi anni, e il tasso di sviluppo delle connessioni nel nostro Paese è assolutamente in linea con quello degli altri paesi europei. Basti pensare all’uso della posta elettronica e alla quantità di utenti che frequentano newsgroup, mailing list e forum sugli argomenti più differenti.
Ma quali sono state le ragioni di questa esplosione? Esse, crediamo, sono sostanzialmente due: da un lato, la possibilità di raggiungere e di inviare velocemente informazioni è diventata di vitale importanza per le aziende; dall’altro vi è la capacità di soddisfare i bisogni materiali più diversi, lasciandoci seduti comodamente in ufficio o a casa, come fare shopping, richiedere on line la propria carta d’identità, prenotare un viaggio, ecc.
Tuttavia, come ogni novità, anche Internet deve confrontarsi con gli Ordinamenti giuridici dei diversi Paesi in cui risiedono i milioni di “Net Surfers” che ogni giorno accedono alla rete.
Internet e la Privacy
Nel nostro Paese, Internet ed i suoi operatori devono confrontarsi con l’Ordinamento italiano, e ad una prima analisi emergono seri problemi di compatibilità.
Internet infatti è un mezzo di comunicazione assolutamente incensurato, figlio di una deregulation di stampo decisamente americano, la cui diffusione al pubblico è esplosa verso gli inizi di questo decennio. Così come non lo era il nostro Ordinamento, quello di nessun altro Paese era pronto al recepimento del nuovo potentissimo strumento, tanto meno a dosi così massicce.
Venendo ora al rapporto tra Internet e la privacy, si pone il serio problema del controllo delle informazioni che viaggiano su Internet, siano esse semplici comunicazioni o vere e proprie banche dati. A ben vedere, infatti, non esiste alcun “Garante” per Internet, né tanto meno un Giudice internazionale che abbia il potere di censurare, inibire o sanzionare in alcun modo le violazioni dei diritti che quotidianamente avvengono su Internet.
Internet, inoltre, non ha alcun editore, direttore responsabile o redattore capo per controllare che cosa viaggia via cavo, cosicché, a differenza dei media tradizionali, nessuno, se non l’autore stesso, può censurare a priori una comunicazione “scomoda”.
Si pone pertanto il rilevante problema dell’intercettazione di dati che viaggiano, senza esagerare, alla velocità della luce.
Si pone, a seguire, l’ulteriore problema del rapporto tra il “Sacrosanto” diritto alla libera manifestazione del pensiero, di cronaca e di opinione, ed i diritti del singolo cittadino al rispetto della propria privacy.
Posto quanto sopra, con quali mezzi può allora combattere il cittadino telematico contro l’Impero dell’Informazione costituito da Internet, soprattutto se le sue armi consistono nei diritti riconosciuti dal nostro inadeguato e lacunoso Ordinamento giuridico?
Non si dimentichi, infatti, che in tema di riservatezza il “trenino” della Privacy, figlio del rigidissimo sistema delle law rules, è arrivato solo nel 1996 per proteggerci dal trattamento abusivo dei nostri dati personali da parte di terzi: e questa legge, come si è detto, fornisce solo una tutela parziale.
Chi proteggerà inoltre il cittadino telematico che inserirà via Internet, spesso ignaro delle conseguenze, i propri dati personali, quelli della propria famiglia, il numero della propria carta di credito, oppure andrà a consultare un Sito Web in tema di abbigliamento e sarà costretto a trascorrere ore ed ore ad eliminare la montagna di e-mail pubblicitarie che gli invieranno le aziende di settore, misteriosamente consapevoli di quella sua consultazione?
Ancora: si prenda, perché attualissimo, il caso delle nuove offerte di acceso gratuito ad Internet in cambio della presenza continua della pubblicità sullo schermo del proprio computer, dell’accettazione di un invio regolare di messaggi pubblicitari di posta elettronica, della comunicazione di una gran massa di proprie informazioni personali che diventano “proprietà” di chi fornisce il servizio, che potrà poi utilizzarle nel modo che preferisce (vendendole, tracciando profili riguardanti la situazione personale e patrimoniale, le preferenze, gli stili di vita, ecc..).
In casi del genere si possono evidenziare veri e propri aggiramenti delle modalità applicative della legge sulla Privacy, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio delle attività dell’utente e la creazione di profili di comportamento.
A tale problema si affianca quello, non meno rilevante, della pubblicità ingannevole. Esiste infatti, ed è riconosciuto a livello nazionale, un vero e proprio Codice di Autodisciplina Pubblicitaria che sia i media, sia le imprese devono rispettare, pena la censura del messaggio pubblicitario ad opera di un Giurì appositamente creato.
A tale proposito va rilevato che chiunque, per mezzo di pubblicità ingannevole (ad es. perché non precisi chiaramente le costrizioni imposte agli interessati), ottenga il consenso al trattamento dei dati personali, oltre a violare la L. 675/96, incorre nella violazione del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria.
Purtroppo, nonostante ciò, molto spesso le vittime tacciono di fronte a simili abusi, anche in considerazione degli elevati costi della giustizia. Ed i problemi rimangono irrisolti.
Considerazioni conclusive
Per le ragioni sopra esposte, sembra oggi indispensabile una campagna di sensibilizzazione, anche attraverso Internet, tesa ad informare i cittadini della rete su quanto potrà loro accadere e sulle loro possibilità difensive.
Anche per queste ragioni sono nate libere associazioni di cittadini, come ALCEI, che hanno per scopo la difesa, lo sviluppo, l’affermazione dei diritti del “cittadino elettronico”.
Difficilmente però si potrà frenare la pazza corsa di Internet. Sono troppi gli interessi in gioco, ed una sua regolamentazione andrebbe stretta a molti.
Così, ci pare opportuno concludere con la voce di Vinton G. Cerf, uno dei “padri” creatori dell’Internet, secondo il quale oggi la “sfida americana” si può leggere così: “Vi abbiamo dato un bel giocattolo, che funziona bene e che è uguale per tutti. Adesso fateci vedere come siete capaci di usarlo.”