La sentenza n. 6467/2017 Corte di Cassazione regola un caso dal quale si possono trarre direttamente ovvero per implicito alcuni principi fondamentali in tema di rilascio spontaneo dell’immobile locato.
La semplice consegna delle chiavi, accettata dal proprietario senza verbale di rilascio scritto, può costituire fatto concludente riguardo la immissione nel possesso da parte del locatore.
La immissione nel possesso per fatti concludenti non implica la rinuncia a chiedere i canoni di locazione per mesi sei in di preavviso di rilascio spontaneo
La immissione nel possesso per fatti concludenti non implica la rinuncia a chiedere i canoni di locazione se l’immobile risulta ancora occupato da mobilia e beni dell’ex conduttore, fino al ritiro dei beni stessi da parte del conduttore stesso , quando l’ingombro è tale da escludere la possibilità del locatore di contrarre un nuovo contratto di locazione con terzi.
La prova dell’ingombro dell’immobile rilasciato spontaneamente incombe sul locatore, il quale dovrà comunicare all’ex conduttore l’invito a provvedere al ritiro, oltre alla denuncia di eventuali vizi e difetti dell’immobile che superino l’uso ordinario.
La prova che l’ingombro non è tale da escludere la possibilità del locatore di contrarre un nuovo contratto di locazione con terzi, e a carico dell’ex conduttore.