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rilascio spontaneo dell’immobile locato

La sentenza n. 6467/2017 Corte di Cassazione regola un caso dal quale si possono trarre direttamente ovvero per implicito alcuni principi fondamentali in tema di rilascio spontaneo dell’immobile locato.

La semplice consegna delle chiavi, accettata dal proprietario   senza verbale di rilascio scritto, può costituire   fatto concludente riguardo   la immissione nel possesso da parte del locatore.

La immissione nel possesso   per fatti concludenti   non implica   la rinuncia a chiedere i canoni di locazione per mesi sei in di preavviso di rilascio spontaneo

La immissione nel possesso   per fatti concludenti   non implica   la rinuncia a chiedere i canoni di locazione se l’immobile risulta ancora occupato da mobilia e beni dell’ex conduttore, fino al  ritiro dei beni stessi da parte del conduttore stesso , quando l’ingombro è tale da escludere la possibilità del locatore di contrarre un nuovo contratto di locazione con terzi.

La prova  dell’ingombro dell’immobile rilasciato spontaneamente incombe sul locatore, il quale dovrà comunicare all’ex conduttore l’invito a provvedere al ritiro, oltre alla denuncia di eventuali   vizi e difetti dell’immobile   che superino l’uso ordinario.

La prova che   l’ingombro non è tale da escludere   la possibilità del locatore di contrarre un nuovo contratto di locazione con terzi, e a carico dell’ex conduttore.